Vendere casa senza notaio: vantaggi e svantaggi della compravendita “semplificata”

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Il disegno di legge sulla concorrenza investe oggi anche il settore delle compravendite immobiliari, arrivando a semplificare la possibilità di vendere casa ad uso non abitativo.

Giunto da qualche tempo in Parlamento il disegno di legge di Matteo Renzi, mirato a favorire le liberalizzazioni, oltre ad investire il settore delle assicurazioni, delle banche, delle poste, delle comunicazioni e dell’energia, ha toccato anche quello delle professioni, in particolare quella del notaio, per la quale è stato dedicato l’articolo 29 del Ddl concorrenza, dal titolo eloquente: “Semplificazione del passaggio di proprietà di beni immobili ad uso non abitativo”.

Contenuto e disciplina della normativa

Il disegno di legge non ha bisogno di molte spiegazioni, è lapalissiano, e parla da se, prevedendo che in fase di vendita di una casa adibita a uso non abitativo del valore non superiore a 100.000 euro la necessaria autenticazione della relativa sottoscrizione può essere effettuata, in luogo del notaio da sempre deputato a questa attività, dagli avvocati, a condizione che siano abilitati al patrocinio e siano muniti di polizza assicurativa pari quanto meno al valore del bene dichiarato nell’atto.

La disposizione di legge apporta un significativa incrinatura nella prassi che da sempre ha visto artefice e protagonista di questa operazione necessaria per la vendita della casa il notaio e, benché entrata in vigore già da alcuni mesi, inizia a rendere manifeste proprio ora tutte le sue sfaccettature.

Vantaggi derivanti dalla nuova disciplina di legge

Il nuovo intervento destituisce di fondamento l’atto pubblico, non più necessario per la vendita degli immobili, non destinati ad uso abitativo, di valore inferiore a 100 mila euro: l’atto potrà sottoscriversi anche solo davanti ad un avvocato abilitato al patrocinio, alla sola condizione, come sopra chiarito, che il professionista in questione si doti di una copertura assicurativa pari al valore dell’immobile de quo.

Una misura, questa, che consente alcune transazioni immobiliari e societarie senza controllo notarile, che rende altresì più agevole le correlate operazioni di compravendita, che vedranno snelliti alcuni passaggi essenziali, con ciò potendosi concretizzare la vendita della casa in minor tempo.

Svantaggi derivanti dalla nuova disciplina di legge

L’eliminazione della figura notarile, già in vigore da qualche mese, non ha tardato a far emergere, anche nel settore della vendita di immobili, le sue implicazioni sfavorevoli.

Il notaio, generalmente, non si limita ad autenticare la firma, essendo piuttosto tenuto a verificare che il contratto corrisponda agli effettivi interessi delle parti.

Questi verifica l’osservanza delle norme che regolano il settore dell’antiriciclaggio e della tracciabilità dei pagamenti, registra l’atto presso l’Agenzia delle Entrate, effettua il pagamento delle relative imposte per conto del cliente e provvede, da ultimo, a trascrivere il contratto nei Registri Pubblici con l’effetto di renderlo noto ed efficace nei confronti dei terzi.

Tutti adempimenti questi che il notaio esegue ex lege e che non è tenuto invece a svolgere un avvocato chiamato, quale extrema ratio e da ultimo, ad intervenire per la mera conclusiva stipula di un contratto, visto che il nuovo compito assegnato agli avvocati in fase di vendita di un immobile è solo ed esclusivamente quello di “autenticare” la sottoscrizione delle parti in calce alla scrittura privata.

Il rischio che viene annunciato è quello di arrecare danno alle fasce più deboli, esponendo i cittadini a forti rischi di abusi e frodi. Ma si sa, dove c’è gusto non c’è perdenza, dunque per ora – e sempre che le cose non cambino – ai proprietari non resta che vendere casa godendo di un carico di sequele burocratiche meno gravoso ed articolato.

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